Negli ultimi anni, tribunali nazionali, organi paragiudiziari e organismi regionali e internazionali a tutela dei diritti umani si sono visti sempre più investiti di una serie cospicua di ricorsi che stanno mettendo palesemente a nudo gli impatti disastrosi che il riscaldamento globale sta avendo sui diritti fondamentali degli individui. Nello specifico, si è assistito ad un vero e proprio ‘rights turn’ nel contenzioso climatico, venendosi spesso ad impiegare in giudizio norme nazionali o internazionali sui diritti umani quale strumento volto ad accertare le responsabilità di Stati e multinazionali fossili in materia di cambiamento climatico. Seppur prevalentemente radicato in giurisdizioni nazionali, il contenzioso climatico basato sui diritti umani ha, in tempi recenti, trovato significative manifestazioni anche sul piano sovranazionale, contestandosi in un’occasione anche l’adeguatezza e il livello di ambizione del quadro normativo europeo in materia di clima di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In tale ottica, il contributo intende sinteticamente dare atto della recente pronuncia del 25 marzo 2021 adottata dalla CGUE nel caso Armando Carvalho and Others v. European Parliament and Council of the European Union dove i giudici di Lussemburgo sono stati chiamati a pronunciarsi sull’appello proposto da alcuni individui avverso un ordine emesso dal Tribunale di primo grado in cui veniva dichiarata l’irricevibilità di un ricorso presentato da quest’ultimi volto ad imporre al Consiglio e al Parlamento Europeo l’adozione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra più stringenti rispetto a quelle contemplate nel ‘pacchetto clima’ del 2018. Nel confermare la pronuncia del Tribunale, i giudici d’appello hanno ribadito per l’ennesima volta la solidità della formula ‘Plaumann’, concependo quest’ultima come un imprescindibile parametro interpretativo di natura giurisprudenziale dell’art. 263 del Trattato sul Funzionamento dell’UE e statuendo conseguentemente che l’azione di annullamento proposta nel caso Carvalho avverso alcuni atti legislativi europei in materia di clima dovesse ritenersi inammissibile per la mancanza di un interesse individuale facente capo ai ricorrenti.

La Corte di giustizia conferma l’irricevibilità del ricorso nel c.d. ‘People’s Climate Case’. La formula ‘Plaumann’ quale persistente ostacolo all’accesso alla giustizia in materia climatica / Vona, Fabrizio. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - Osservatorio sulla Corte di giustizia dell’Unione europea n. 2/2021(2021), pp. 484-492.

La Corte di giustizia conferma l’irricevibilità del ricorso nel c.d. ‘People’s Climate Case’. La formula ‘Plaumann’ quale persistente ostacolo all’accesso alla giustizia in materia climatica

Vona, Fabrizio
2021

Abstract

Negli ultimi anni, tribunali nazionali, organi paragiudiziari e organismi regionali e internazionali a tutela dei diritti umani si sono visti sempre più investiti di una serie cospicua di ricorsi che stanno mettendo palesemente a nudo gli impatti disastrosi che il riscaldamento globale sta avendo sui diritti fondamentali degli individui. Nello specifico, si è assistito ad un vero e proprio ‘rights turn’ nel contenzioso climatico, venendosi spesso ad impiegare in giudizio norme nazionali o internazionali sui diritti umani quale strumento volto ad accertare le responsabilità di Stati e multinazionali fossili in materia di cambiamento climatico. Seppur prevalentemente radicato in giurisdizioni nazionali, il contenzioso climatico basato sui diritti umani ha, in tempi recenti, trovato significative manifestazioni anche sul piano sovranazionale, contestandosi in un’occasione anche l’adeguatezza e il livello di ambizione del quadro normativo europeo in materia di clima di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In tale ottica, il contributo intende sinteticamente dare atto della recente pronuncia del 25 marzo 2021 adottata dalla CGUE nel caso Armando Carvalho and Others v. European Parliament and Council of the European Union dove i giudici di Lussemburgo sono stati chiamati a pronunciarsi sull’appello proposto da alcuni individui avverso un ordine emesso dal Tribunale di primo grado in cui veniva dichiarata l’irricevibilità di un ricorso presentato da quest’ultimi volto ad imporre al Consiglio e al Parlamento Europeo l’adozione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra più stringenti rispetto a quelle contemplate nel ‘pacchetto clima’ del 2018. Nel confermare la pronuncia del Tribunale, i giudici d’appello hanno ribadito per l’ennesima volta la solidità della formula ‘Plaumann’, concependo quest’ultima come un imprescindibile parametro interpretativo di natura giurisprudenziale dell’art. 263 del Trattato sul Funzionamento dell’UE e statuendo conseguentemente che l’azione di annullamento proposta nel caso Carvalho avverso alcuni atti legislativi europei in materia di clima dovesse ritenersi inammissibile per la mancanza di un interesse individuale facente capo ai ricorrenti.
2021
contenzioso climatico; diritti umani; corte di giustizia dell'unione europea; formula Plaumann; accesso alla giustizia
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
La Corte di giustizia conferma l’irricevibilità del ricorso nel c.d. ‘People’s Climate Case’. La formula ‘Plaumann’ quale persistente ostacolo all’accesso alla giustizia in materia climatica / Vona, Fabrizio. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - Osservatorio sulla Corte di giustizia dell’Unione europea n. 2/2021(2021), pp. 484-492.
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